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Estratto dalla Gazzetta Ufficiale

delle Comunita' europee 29.9.2000 L 244/1

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Articolo 4

Controllo dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze controllate

Fatto salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso delle seguenti sostanze controllate:

a) clorofluorocarburi;

b) altri clorofluorocarburi completamente alogenati;

c) halon;

d) tetracloruro di carbonio;

e) 1,1,1 - tricloroetano;

f) idrobromofluorocarburi.

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Articolo 5

Controllo dell'uso degli idroclorofluorocarburi

l. Fatte salve le condizioni seguenti, l'uso di idroclorofluorocarburi e' vietato:

a) negli aerosol;

 b) come solventi:

i) come solvente in applicazioni non confinate, comprese le vasche di pulizia aperte alla sommita' e i sistemi di rimozione dell'acqua aperti alla sommita' se privi di zone raffreddate, negli adesivi e negli agenti di distacco per sformatura se non utilizzati in apparecchiature chiuse, per la pulitura tramite drenaggio in cui gli idroclorofluorocarburi non vengono recuperati;

ii) dal l gennaio 2002 in tutti gli usi come solventi, ad eccezione della pulitura di precisione di componenti elettrici e in altri componenti nelle applicazioni aerospaziali e aeronautiche, per il quale il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008;

 c) come refrigeranti:

in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1995 per i seguenti usi:

- in sistemi non confinati ad evaporazione diretta,

- in frigoriferi e congelatori domestici,

- nei sistemi di condizionamento d'aria su autovetture, trattori, fuoristrada o rimorchi, funzionanti con qualsiasi fonte energetica, tranne per usi militari, per i quali il divieto entra in vigore il 31 dicembre 2008,

- nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto pubblico su strada ;

ii) nel condizionamento d'aria di mezzi di trasporto su rotaia, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1997;

iii) dal l gennaio 2000, in apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 1999 per i seguenti usi:

- depositi e magazzini frigoriferi pubblici e adibiti alla distribuzione,

- per apparecchiature di potenza misurata all'albero motore pari o superiore a 150 kW;

iv) dal l gennaio 2001, in tutte le altre apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria fabbricate dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione delle apparecchiature di condizionamento fisse con capacita' di raffreddamento inferiore a 100 kW, per le quali l'uso di idroclorofluorocarburi e' vietato dal l luglio 2002 nelle apparecchiature prodotte dopo il 30 giugno 2002, e dei sistemi reversibili di condizionamento d'aria/pompe di calore, per i quali l'uso di idroclorofluorocarburi e' vietato dal l gennaio 2004 in tutte le apparecchiature fabbricate dopo il 31 dicembre 2003;

v) dal l gennaio 2010, l'uso di idroclorofluorocarburi vergini e' vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data; a decorrere dal l gennaio 2015, tutti gli idrofluorocarburi sono vietati.

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DECORRENZA: l ottobre 2000