CORSO ABILITANTE E DI AGGIORNAMENTO FER ENERGIE RINNOVABILI – obbligatorio ai sensi d.lgs. 28/2011
Durata 16 ore da svolgersi ogni tre anni per INSTALLATORI e MANUTENTORI IMPIANTI ENERGETICI
Inizio: 10 Febbraio 2025
Termine: 11 Febbraio 2025
Il Decreto Legislativo 28/2011 stabilisce la necessità di frequentare i corsi abilitanti per installatori e manutentori straordinari di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Ovvero impianti geotermici, pompe di calore, impianti solari e termici, impianti fotovoltaici, generatori di calore alimentati da biomasse.
Sono tenuti al corso di aggiornamento di 16 ore tutti i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 3 agosto 2013.
Coloro che invece hanno ottenuto l’abilitazione dopo il 3 agosto 2013 se:
– laureati in materia specifica o diplomati con specializzazione relativa al settore di attività, oppure operai specializzati per tre anni presso un’impresa operante nel settore di attività: solo corso aggiornamento di cui sopra;
– hanno un titolo di formazione professionale e sono alle dipendenze da 4 anni consecutivi di impresa del settore, oppure operaio specializzato nelle attività di installazione: corso abilitante di 80 ore.
Il corso di aggiornamento di 16 ore sarà composto di un modulo teorico unico di 8 ore e di un modulo tecnico-pratico di 8 ore.
I partecipanti potranno scegliere in relazione alla propria specializzazione il modulo tecnico-pratico relativo alla macro tipologia termoidraulica o alla macro tipologia elettrica:
- Macrotecnologia TERMOIDRAULICA: BIOMASSE – POMPE DI CALORE – SISTEMI SOLARI TERMICI 10-11 febbraio 2025 (quota individuale 350,00 + IVA 22%)
- Macrotecnologia ELETTRICA: SISTEMI FOTOVOLTAICI e FOTOTERMOELETTRICI 10-12 febbraio 2025 (quota individuale 350,00 + IVA 22%)
- ENTRAMBE LE TIPOLOGIE 10-11-12 febbraio 2025 (quota individuale 500,00 +IVA 22%)
FAQ
Chi è tenuto ad effettuare il corso FER?
Il corso FER è rivolto ai Responsabili Tecnici delle imprese(tale figura con relativo cognome e nome è inserita nella Visura Camerale alla voce “Titolare di altre cariche o qualifiche”) impiantistiche abilitate ai sensi del DM 37/08 che effettuano interventi su impianti ad energia rinnovabile (impianti geotermici, pompe di calore, impianti solari termici, impianti fotovoltaici, generatori di calore alimentati da biomasse).
Chi può effettuare il corso di 16 ore?
Possono effettuare direttamente il corso di aggiornamento di 16 i soggetti che abbiano:
- ottenuto l’abilitazione prima del 3 agosto 2013
- ottenuto l’abilitazione dopo il 3 agosto 2013 a condizione che i soggetti abilitati siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
– Se laureati in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta oppure se in possesso di diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore oppure operai specializzati per tre anni presso un’impresa operante nel settore di attività: solo corso aggiornamento di 16 ore di cui sopra.
Se non ho i requisiti per il corso di 16 ore?
Coloro che hanno un titolo di formazione professionale e sono alle dipendenze da 4 anni consecutivi di impresa del settore: corso abilitante di 80 ore.
Quanti giorni di corso di aggiornamento devo fare?
Il corso di aggiornamento sarà composto di un modulo teorico (unico per le due macro tipologie) di 8 ore e un modulo tecnico pratico di 8 ore. I partecipanti potranno scegliere, tramite la scheda allegata, in relazione alla propria specializzazione il modulo tecnico pratico relativo alla macro tipologia termoidraulica o alla macro tipologia elettrica.
Coloro che invece hanno ottenuto l’abilitazione dopo il 3 agosto 2013, cosa devono fare?
– Se laureati in materia tecnica specifica conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta oppure se in possesso di diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore oppure operai specializzati per tre anni presso un’impresa operante nel settore di attività: solo corso aggiornamento di 16 ore di cui sopra.
– Se hanno un titolo di formazione professionale e sono alle dipendenze da 4 anni consecutivi di impresa del settore: corso abilitante di 80 ore.
Il corso è valido in tutta Italia?
Formazione installatori impianti FER: certificazione ammessa anche in altre Regioni. Il MiSE conferma: la formazione e la qualificazione degli installatori di impianti FER, secondo il principio del mutuo riconoscimento, può avvenire anche in Regioni diverse da quella di residenza dell’impresa. Gli installatori di impianti FER possono frequentare i corsi e ottenere la certificazione anche in Regioni diverse da quella in cui la propria impresa ha residenza.
A confermarlo il Ministero dello Sviluppo Economico che, vista l’inadempienza di molte Regioni sulla qualificazione degli installatori di impianti alimentati da energie rinnovabili, è dovuto intervenire con qualche chiarimento.
Ogni quanto devo fare il corso di aggiornamento?
Il corso di aggiornamento FER va rinnovato ogni 3 anni.
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