TORNA ALLA PAGINA INIZIALE CENTRO STUDI GALILEO |
REGOLAMENTAZIONE EUROPEA:
NUOVE NORMATIVE PER I FRIGORISTI SULLA FORMAZIONE, CERTIFICAZIONE, RECUPERO
REFRIGERANTE E CONTROLLO DELLE FUGHE
M. Avraamides - Commissione Europea
SOMMARIO
Gli idrofluorocarburi ( HFC), i perfluorocarburi ( PFC) e l’esafluoruro
di zolfo ( SF6) sono potenti gas ad effetto serra
PAROLE CHIAVE: gas ad effetto serra
contenenti fluoro, refrigeranti, emissioni, Protocollo di Kyoto.
1) le posizioni espresse in questo articolo sono quelle
dell’autore e non rappresentano la posizione ufficiale della
Commissione Europea.
UN BREVE PANORAMA
INTRODUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI GAS-F
L’obiettivo di questa regolamentazione è quella di ridurre le emissioni dei gas
ad effetto serra soggetti al protocollo di Kyoto, aiutando l’Unione Europea e
gli Stati membri a realizzare i loro obiettivi, attraverso una tenuta ed un
recupero migliori, la formazione e la certificazione del personale,
la presentazione dei dati relativi all’importazione
e all’esportazione dei prodotti, l’etichettatura di alcuni prodotti e macchine
contenenti questi gas, e nel caso in cui il confinamento e il recupero non siano
possibili, il divieto della loro commercializzazione e del loro utilizzo. E’
stato approvato il 4 luglio 2006 e entrerà in vigore il 4 luglio 2007, con
l’eccezione dei divieti di commercializzazione che sono diventati attivi
a partire dal 4 luglio 2006 anche se le date variano
a seconda dei prodotti e delle macchine presenti nell’Appendice. La
regolamentazione ha una doppia base legale: Articolo 175 del Trattato
dell’Unione Europea che si riferisce all’ambiente, al contenimento, al recupero,
alla certificazione
e l’Articolo 95 che si riferisce alle leggi che
regolano il funzionamento del mercato, l’etichettatura il controllo
dell’utilizzo e dell’immissione sul mercato dei prodotti.
PREVENZIONE DELLE FUGHE
Le
misure di contenimento sono valide sia per gli impianti fissi del settore della
refrigerazione e di quello del condizionamento che di quelli utilizzati per i
sistemi anti-incendio che utilizzano HFC. L’elemento chiave è il controllo di
eventuali fughe, la cui frequenza dipende dalle dimensioni dell’impianto. La
frequenza può essere ridotta se vi sono dispositivi di controllo, che sono
obbligatori per applicazioni che contengono 300 kg. O quantità maggiori di
gas-F, anche se questi impianti devono, comunque, essere controllati almeno ogni
12 mesi. Una caratteristica importante della misura
del contenimento è la registrazione della quantità
di gas-F che viene installato, aggiunto e recuperato dall’impianto; il personale
o la compagnia che fornisce il servizio o si occupa della manutenzione deve
registrare i risultati delle operazioni di controllo sugli impianti e sui
dispositivi di controllo.
Tabella 1 Frequenza dei controlli di eventuali fughe.
Quantità di gas-F |
Frequenza dei controlli in 12 mesi |
3 kg o oltre e 6 kg
Se ermeticamente sigillati |
1 |
30 kg o oltre
|
2 |
300kg o oltre
|
4 |
30 kg e 300 kg. Con
sistemi di controllo fissi di eventuali fughe
|
metà dei controlli |
RACCOLTA E IMMAGAZZINAGGIO DEI GAS-F DAGLI IMPIANTI
Il
recupero si riferisce alla refrigerazione e al condizionamento fissi, così come
ai dispositivi anti incendio e agli estintori e a quei dispositivi che
contengono solventi in cui vi è la presenza di gas- F. Chi utilizza questi
impianti deve assicurare che il
recupero dei gas ad effetto serra contenenti fluoro
sia effettuato da personale specializzato sia per lo smaltimento che per il suo
riciclaggio. Gli operatori hanno l’obbligo di recuperare i gas ad effetto serra
contenenti fluoro anche per altre applicazioni, come gli impianti di
condizionamento dei veicoli sempre che ciò sia fattibile dal punto di vista
tecnico e non presupponga costi elevatissimi.
FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il personale tecnico che si occupa dell’individuazione di
eventuali fughe e del recupero dei gas ad effetto serra contenenti fluoro nelle
applicazioni appena citate e il personale e le ditte impegnate
nell’installazione e nella manutenzione di impianti refrigeranti o di
condizionamento dell’aria, così come delle pompe a calore e dei dispositivi anti
incendio, devono avere le conoscenze necessarie a contenere, prevenire e,
dunque, ridurre le emissioni di gas- F. L’operatore (nr utilizzatore
dell’impianto) è responsabile del fatto che si utilizzino solo tecnici
certificati. Inoltre, entro il 4 luglio 2009, gli Stati Membri dovranno
assicurarsi che le ditte impegnate nella individuazione di fughe e nel recupero
possono gestire i gas-F solo se il loro personale sarà certificato.
ETICHETTATURA DELL’IMPIANTO
L’etichettatura richiede che l’impianto refrigerante o di condizionamento, così
come le pompe di calore, gli estintori e i dispositivi anti incendio e tutti i
contenitori che contengono gas ad effetto serra contenenti fluoro non possono
essere immessi sul mercato europeo a meno che il nome chimico, la quantità di
gas-F
e il messaggio che indica la presenza del gas ad effetto
serra contenente fluoro soggetto al Protocollo di Kyoto non siano indicati con
chiarezza. Gli impianti sigillati ermeticamente dovranno avere le stesse
etichettature.
DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED UTILIZZO
Per
alcuni prodotti che contengono gas ad effetto serra, per i quali il contenimento
sia difficile da ottenere, vi è il divieto di immissione sul mercato. Questo
divieto non colpisce gli impianti refrigeranti e di condizionamento dell’aria,
con l’eccezione degli impianti ad evaporazione diretta privi di confinamento e
contenenti refrigeranti, per esempio i
dispositivi di raffreddamento delle lattine in cui
il refrigerante viene liberato: la loro commercializzazione è stata vietata a
partire dal 4 luglio 2007. Per quanto riguarda il divieto
sull’utilizzo, ve ne sono due principali e riguardano l’utilizzo di SF6 come gas
nella pressofusione del magnesio e per gonfiare i pneumatici dei veicoli.
CORREZIONI
La
Commissione sta lavorando unitamente agli Stati Membri dopo aver consultato le
varie parti, ad una modifica alla Regolamentazione. In questo contesto, la
richiesta di etichettatura degli impianti, compresi i settori della
refrigerazione e del condizionamento laddove vi sia la presenza di gas-F, la
procedura standard di controllo di eventuali fughe , una misura chiave per il
confinamento dei gas contenenti fluoro, e le richieste inerenti alla formazione
e alla certificazione sono punti di particolare interesse per il settore del
freddo. Soprattutto, le richieste minime per la certificazione del personale e
delle ditte e le condizioni per un vicendevole riconoscimento sulla base del
quale gli stati membri dovranno apportare delle modifiche ai sistemi attuali o
introdurre nuovi schemi di certificazioni. Si tratta di un compito arduo visto
il numero di persone che lavorano in questo settore in Europa! Così, la
Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati Membri al fine di
trovare soluzioni pratiche ed economiche senza compromettere gli obiettivi della
Regolamentazione. L’idea in fase di analisi è la creazione di diverse categorie
di certificazioni in modo che i tecnici vengano formati e certificati solo per
le attività che svolgono nell’ambito del loro lavoro. Inoltre, dato che il
riconoscimento vicendevole dei certificati sarà valido in tutti gli Stati membri
e che alcuni di questi hanno già dei sistemi di certificazione e di formazione,
ed altri no, è importante che il livello minimo di capacità riconosciuto per
ogni categoria sia riconosciuto da tutti gli stati membri. L’ampliamento della
regolamentazione è solo il primo passo. Altri punti devono essere ancora
approfonditi prima che un quadro completo sul confinamento dei gas ad effetto
serra contenenti fluoro possa essere completato. La Regolamentazione sarà
rivista entro il 31 dicembre 2007 e, qualora fosse necessario, sarà accompagnata
da proposte legislative nell’anno seguente, con l’idea di applicare le regole
sul confinamento agli impianti di
condizionamento dell’aria (esclusi quelli dei
veicoli a motore) e gli impianti refrigeranti presenti nel trasporto. Inoltre,
la regolamentazione sarà rivista entro il 2011 quando la Commissione pubblicherà
una relazione basata sull’applicazione di questa regolamentazione unitamente
alle proposte contenute nella revisione. Combattere il mutamento climatico è un
obiettivo che riguarda il mondo intero e richiede
impegno e attività continue. Nel gennaio del 2007,
la Commissione Europea ha presentato delle proposte e delle opzioni per la
limitazione del mutamento climatico a 2 °C.Gli obiettivi chiave sono stati
fissati dai capi di stato europei a Bruxelles nel mese di marzo del 2007. Gli
obiettivi sono ambiziosi ma, grazie ad un duro lavoro su tutti i fronti,
compresa la riduzione delle emissioni dei gas-F, possono essere raggiunti.