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CENTRO STUDI GALILEO

 


La Direttiva 97/23/CE per gli apparecchi e impianti a pressione (PED)

Breve commento dei primi articoli della direttiva

ing. Alberto Cavatorta

La direttiva, emanata nel 1997, e' obbligatoria per tutti i paesi della CEE, a partire dal   30  maggio 2002.

Rende obbligatoria la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformita' di tutte le attrezzature, montate in fabbrica per costituire un insieme integrato e funzionante, sottoposte ad una pressione max. ammissibile superiore a 0,5 bar relativi.

Sono escluse le installazioni di parti, montate in loco direttamente dall’utilizzatore, come gli impianti industriali, che non porteranno il marchio CE.

Gli elementi discriminatori per la scelta dei criteri di progetto e l’appartenenza alle classi di rischio sono molteplici:

- la pressione max ammissibile PS in bar relativi,

- il diametro nominale DN del tubo,

- il volume V del recipiente in litri,

- la temperatura massima ammissibile TS C, etc.

Ma vediamo a quali apparecchi si applica e quali sono esclusi, cioe'   l’Articolo 1.

La direttiva si applica alla progettazione e alla fabbricazione, cioe' dovra'  essere accompagnata ogni attrezzatura da un fascicolo tecnico, con calcoli, disegni, procedure di fabbricazione, specifiche e certificati di qualifica degli operatori alla saldatura e al collaudo, etc.

Si applica a: attrezzature a pressione quali recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e di pressione annessi.

Sono comprese le parti annesse a parti pressurizzate: flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, etc.

Recipiente e' un elemento composto da una o piu' scomparti, destinato a contenere fluidi in pressione.

Tubazione e' composta anche dagli accessori, come giunti, tubi flessibili, scambiatori di calore.

Accessori di sicurezza sono le valvole di sicurezza, a disco di rottura o altro, pressostati, livellostati, etc.

 

Sono escluse dalla PED:

  • 5) apparecchi per il nucleare,
  • 6) pozzi di petrolio o gas o geotermia o stoccaggio sotterraneo,
  • 7) motori,turbine a gas e vapore,macchine a vapore, motori a combustione interna, compressori, pompe e attuatori, nel caso in cui la pressione non costituisce fattore significativo per la progettazione (non e' il caso dei compressori frigoriferi di vapori o gas)
  • 8) altoforni, con relativi sistemi di raffreddamento,
  • 9) alloggiamenti apparecchiature ad alta tensione,
  • 10) alloggiamenti pressurizzati,
  • 11) navi, razzi,
  • 12) pneumatici, cuscini d’aria, canotti,
  • 13) marmitte silenziatrici,
  • 14) bottiglie e lattine di bevande gassate,
  • 15) distributori di bevande gassate se con PS x V<500 bar x litro e con PS<7 bar,
  • 16) termosifoni e tubi degli impianti di riscaldamento ad acqua calda(salvo quando previsto all’ articolo3).

Articolo 3

Considerato che il presente riassunto e' rivolto agli impianti frigoriferi che usano  R134A, R507, R404A, R407C, R410A, R22 che rientrano nel gruppo 2,

ed anche R30, R123, R141b (gruppo L1 appendice E norma EN378),

le limitazioni per rientrare nel campo della PED sono:

per i recipienti che contengano gas o gas liquefatti   abbiano uno dei segg. parametri:

Volume

PS x Volume

PS

>1 litro

>50 bar x litro

>1000 bar

per i recipienti che contengano liquidi (come i refrigeranti secondari) con tensione di vapore  <0,5 bar relativi (alla temp. max ammissibile) che abbiano uno dei segg. parametri:

PS

PS x Volume

PS

>10 bar

>10.000 bar x litro

>1000 bar

Per i tubi che contengano gas o gas liquefatti   che abbiano uno dei seguenti parametri:

DN

DN x PS

>32

>1000

per i tubi che contengano liquidi (come i refrigeranti secondari) con tensione di vapore   <0,5 bar relativi (alla temp. max ammissibile) che abbiano uno dei segg. parametri:

PS

PS x Volume

PS

>10 bar

>10.000 bar x litro

>1000 bar

Rientrano anche nel campo PED:

  • insiemi per produzione di acqua surriscaldata o vapore con temp.>100C con rischio di surriscaldamento,
  • insiemi per la produzione di acqua calda a temp.<100C alimentati manualmente a combustibile solido con PS x V >50 bar x litro.

Anche le attrezzature a pressione o gli insiemi che non rientrano nella PED devono: