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La Direttiva 97/23/CE per gli apparecchi e impianti a pressione (PED)
Breve commento dei primi articoli della direttiva
ing. Alberto Cavatorta
La direttiva, emanata nel 1997, e' obbligatoria per tutti i paesi della CEE, a partire dal 30 maggio 2002.
Rende obbligatoria la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformita' di tutte le attrezzature, montate in fabbrica per costituire un insieme integrato e funzionante, sottoposte ad una pressione max. ammissibile superiore a 0,5 bar relativi.
Sono escluse le installazioni di parti, montate in loco direttamente dallutilizzatore, come gli impianti industriali, che non porteranno il marchio CE.
Gli elementi discriminatori per la scelta dei criteri di progetto e lappartenenza alle classi di rischio sono molteplici:
- la pressione max ammissibile PS in bar relativi,
- il diametro nominale DN del tubo,
- il volume V del recipiente in litri,
- la temperatura massima ammissibile TS C, etc.
Ma vediamo a quali apparecchi si applica e quali sono esclusi, cioe' lArticolo 1.
La direttiva si applica alla progettazione e alla fabbricazione, cioe' dovra' essere accompagnata ogni attrezzatura da un fascicolo tecnico, con calcoli, disegni, procedure di fabbricazione, specifiche e certificati di qualifica degli operatori alla saldatura e al collaudo, etc.
Si applica a: attrezzature a pressione quali recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e di pressione annessi.
Sono comprese le parti annesse a parti pressurizzate: flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili, etc.
Recipiente e' un elemento composto da una o piu' scomparti, destinato a contenere fluidi in pressione.
Tubazione e' composta anche dagli accessori, come giunti, tubi flessibili, scambiatori di calore.
Accessori di sicurezza sono le valvole di sicurezza, a disco di rottura o altro, pressostati, livellostati, etc.
Sono escluse dalla PED:
Articolo 3
Considerato che il presente riassunto e' rivolto agli impianti frigoriferi che usano R134A, R507, R404A, R407C, R410A, R22 che rientrano nel gruppo 2,
ed anche R30, R123, R141b (gruppo L1 appendice E norma EN378),
le limitazioni per rientrare nel campo della PED sono:
per i recipienti che contengano gas o gas liquefatti abbiano uno dei segg. parametri:
Volume |
PS x Volume |
PS |
>1 litro |
>50 bar x litro |
>1000 bar |
per i recipienti che contengano liquidi (come i refrigeranti secondari) con tensione di vapore <0,5 bar relativi (alla temp. max ammissibile) che abbiano uno dei segg. parametri:
PS |
PS x Volume |
PS |
>10 bar |
>10.000 bar x litro |
>1000 bar |
Per i tubi che contengano gas o gas liquefatti che abbiano uno dei seguenti parametri:
DN |
DN x PS |
>32 |
>1000 |
per i tubi che contengano liquidi (come i refrigeranti secondari) con tensione di vapore <0,5 bar relativi (alla temp. max ammissibile) che abbiano uno dei segg. parametri:
PS |
PS x Volume |
PS |
>10 bar |
>10.000 bar x litro |
>1000 bar |
Rientrano anche nel campo PED:
Anche le attrezzature a pressione o gli insiemi che non rientrano nella PED devono: