Una delle tante innovazioni introdotte dalla Direttiva PED
e' lestensione del campo di applicazione agli impianti. Oggi chi costruisce e
commercializza un impianto,destinato a funzionare in quanto tale ("Insieme"),
e' denominato Fabbricante dellInsieme e deve soddisfare gli obblighi imposti dalla
Direttiva. Questo vale anche per gli Impianti Frigoriferi che per la Direttiva vengono
considerati appunto come Insiemi.
Questa importante novita' introdotta dalla Direttiva PED riguarda gli
installatori degli impianti frigoriferi e di condizionamento.
Ling. Alfonso De Lucia del Dipartimento ISPESL di Milano affronta
in questo articolo il concetto di Insieme e la sua applicazione,mediante esempi pratici,
agli impianti frigoriferi.
Importante novita' nel campo di applicazione della Direttiva
GLI IMPIANTI FRIGORIFERI
considerati "Insiemi" dalla Direttiva P.E.D.
a cura delling. Alfonso De Lucia dellISPESL di Milano
La Direttiva europea 97/23/CE denominata P.E.D. (Pressure Equipment
Directive) si applica alle attrezzature a pressione ed agli Insiemi sottoposti ad una
pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar.
Per "insieme" la Direttiva intende varie
attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e
funzionale. Questo complesso di attrezzature, oltre ad essere montato dal Fabbricante,
deve essere commercializzato ed esercito come tale.
Per avere un insieme necessario quindi che le varie attrezzature che
lo compongono siano:
- montate da un Fabbricante
che intende commercializzare linsieme per esercirlo cosi' come assemblato. Non importa se il completamento dellinsieme avviene in
fabbrica o sul luogo dimpianto;
- in grado di costituire un tutto,cioe' debbono esserci tutti i componenti
necessari allinsieme per poter funzionare in sicurezza;
- integrate
, cioe' collegate ed aventi le condizioni di progetto compatibili tra loro;
- funzionali
,cioe' se messe in servizio debbono essere in grado di svolgere una certa
funzione.
Se il Fabbricante commercializza un Insieme per essere messo in
esercizio, cosi' come lo ha costruito, deve effettuare allInsieme la procedura
globale di valutazione della conformita' ed apporre la marcatura CE.
Se invece,per espressa volonta' del Fabbricante, lInsieme non
e' destinato a funzionare in quanto tale ma come:
- Parte di un Insieme ancora piu' grande;
oppure,
- Parte di un impianto assemblato dallUtilizzatore sotto la propria
responsabilita'
allora a questo Insieme non si applichera' la PED, e quindi non
portera' la marcatura CE. I suoi componenti per debbono soddisfare la Direttiva.
Lestensione di un Insieme puo' andare da uno semplice,quale un
serbatoio con un dispositivo di sicurezza, fino ad un impianto industriale piu' o meno
complesso, quale un impianto frigorifero.
Un insieme finale puo' essere composto da altri insiemi e da altre attrezzature a
pressione.
Per ogni Insieme finale sono possibili due casi:
- se il Fabbricante immette sul mercato lInsieme finale destinato a funzionare in
quanto tale,questo Insieme finale deve soddisfare la PED. Se qualche insieme costituente
lInsieme finale non porta la marcatura CE,le sue singole attrezzature debbono essere
incluse nella valutazione di conformita'.
- se lUtilizzatore si assume la responsabilita' dellassemblaggio
dellInsieme finale,questo non deve essere sottoposto a procedura globale di
conformita' e non deve recare la marcatura CE in quanto non si tratta di un Insieme
bensi'
di un impianto, che le linee guide europee definiscono, per non fare confusione, "
installazione
". Questi impianti installati dallUtilizzatore non rientrano nella Direttiva ma
sono soggetti alle norme nazionali del Paese di installazione.
Gli insiemi oltre a soddisfare i
RES (Requisiti Essenziali di
Sicurezza) dellAllegato I alla Direttiva debbono essere sottoposti ad una
procedura globale di conformita' che comprende:
- la valutazione di conformita' di ciascuna delle attrezzature a pressione costituente
linsieme e che non sono state oggetto di una distinta procedura di valutazione di
conformita' ne' di una separata marcatura CE. La procedura di valutazione
e' determinata
in base alla categoria di ciascuna attrezzatura.
- la valutazione dellintegrazione dei diversi componenti dellinsieme in
funzione della categoria piu' elevata delle altre attrezzature interessate, senza tener
conto degli accessori di sicurezza;
- la valutazione della protezione dellinsieme,che per evitare il superamento dei
limiti di esercizio ammissibili, deve essere effettuata in funzione della piu' elevata
categoria delle attrezzature da proteggere.
La procedura globale di valutazione della conformita' si completa con
la verifica finale dellInsieme che consiste nella effettuazione delle
seguenti operazioni:
- Esame finale dellInsieme;
- Prova a pressione;
- Esame dei dispositivi di sicurezza.
Se un insieme e' costituito da prodotti che rientrano in piu' Direttive di
prodotto, la marcatura CE da applicare resta una sola,ma il Fabbricante
dovra' rilasciare una
dichiarazione di conformita' globale(o piu' dichiarazioni singole)che faccia riferimento a
tutte le Direttive applicate allinsieme stesso (macchine,apparecchi a
pressione,compatibilita' elettromagnetica,..)con lindicazione degli eventuali
Organismi Notificati intervenuti e delle loro certificazioni rilasciate.
Ai fini della valutazione di conformit, il Fabbricante
dellInsieme stesso deve seguire le seguenti indicazioni:
- Se lInsieme risulta classificabile nellambito dellArt.3 par.3 della
Direttiva,il Fabbricante deve garantire per lInsieme una corretta prassi costruttiva
che assicuri la sicurezza di utilizzazione;
- Se linsieme risulta classificabile nella I Categoria,il Fabbricante deve applicare
la Direttiva PED e riportare la marcatura CE, senza per richiedere lintervento di
un Organismo Notificato;
- Se lInsieme risulta classificabile nella II,III, o IV categoria,il Fabbricante
deve richiedere lintervento dellOrganismo Notificato per lapplicazione
del modulo che intende adottare;
- Se linsieme risulta classificabile in una delle quattro categorie, il Fabbricante
deve preparare il fascicolo tecnico che tenga conto di quanto riportato allArt.10
par.6 del Decreto legislativo N 93 del 25/2/00.
Dopo aver preparato i fascicoli tecnici delle singole attrezzature non
certificate CE, il Fabbricante dellInsieme deve anche compilare un fascicolo tecnico
per la valutazione dellintegrazione dei diversi componenti dellinsieme e della
protezione dellinsieme stesso cosi' da evitare che vengano superati i limiti di
esercizio ammissibili.
Per la determinazione della
categoria di un Impianto
Frigorifero e' necessario seguire le seguenti fasi:
- Classificazione del refrigerante
- Definizione della pressione massima ammissibile PS e della temperatura minima e massima
ammissibile TS
- Individuazione della categoria dei vari componenti:
recipienti (condensatori con esclusione di quelli ad
aria,evaporatori,ricevitori di liquido, separatori dolio,compressori ermetici e
semiermetici di categoria superiore alla I,ecc..)
tubazioni ( tubi,accessori,giunti di dilatazione,condensatori ad
aria,ecc..)
accessori a pressione (valvolame,regolatori di
pressione,manometri,raccorderia,ecc..)
giunzioni di collegamento tra le attrezzature costituenti
linsieme (saldature,brasature)
- Determinazione della categoria dellImpianto, prendendo la piu' alta delle
categorie dei componenti, senza considerare la categoria degli accessori di sicurezza.
Alcuni esempi pratici:
- Un Utilizzatore di un Impianto Frigorifero marcato CE ha necessita' di sostituire ad
esempio il condensatore. Tale Utilizzatore ha due possibilita' :
- Rivolgersi allInstallatore dellimpianto (Fabbricante dellInsieme),che
dopo aver sostituito lattrezzatura, si rivolge unaltra volta
allOrganismo Notificato per ottenere una nuova certificazione;
- Sostituire il componente (la stessa cosa vale se al posto della sostituzione
dellattrezzatura, si effettua una modifica dellimpianto, oppure se lo si usa
in un modo diverso da quanto indicato dal Fabbricante nelle istruzioni duso) con un
altro ancora marcato CE assumendosi la responsabilita'. Tale intervento viene a
configurarsi come "installazione" quindi non soggetto alla PED, ma alle
norme nazionali.
- Un Utilizzatore, per il suo impianto frigorifero gia' in esercizio alla data del 29
maggio 2002, ha necessita' di sostituire la tubazione di collegamento tra il compressore
ed il condensatore.
La sostituzione della tubazione non va a costituire un insieme secondo
la PED, in quanto limpianto era gia' in esercizio alla data del 29 maggio 2002. La
tubazione nuova da installare costituisce unattrezzatura a pressione e quindi deve
rispondere alla Direttiva, anche se e' lUtilizzatore che la costruisce.
LUtilizzatore in tal caso assume la figura di Fabbricante della tubazione.
Se invece della sostituzione, lUtilizzatore effettua una
riparazione della tubazione, allora si avrebbe una "riparazione" di una
attrezzatura preesistente alla data di entrata in vigore della PED e quindi si
applicherebbero le norme nazionali preesistenti.
- Un Utilizzatore compra un condensatore ed un evaporatore marcati CE e costruisce la
tubazione per collegarli. Tale utilizzatore non costruisce un Insieme secondo la PED,in
quanto realizza una "installazione". Questo impianto non
e' soggetto alla
Direttiva. LUtilizzatore per ha costruito una tubazione,egli diventa allora
Fabbricante di questa singola attrezzatura e quindi la deve sottoporre alle procedure
previste dalla PED. Lintero impianto e' soggetto quindi alle norme nazionali, e non
riporta percio' la marcatura CE.
- Un Installatore di un impianto frigorifero (Fabbricante dellInsieme)
commercializza il proprio impianto dopo il 29 maggio 2002. Le attrezzature a pressione non
conformi alla Direttiva,ma costruite secondo le norme nazionali previgenti (ad esempio un
Ricevitore di liquido con collaudo e libretto ISPESL) possono essere impiegate in questo
impianto solo se risulta verificata la conformita' di tali attrezzature ai requisiti della
PED (ed e' quasi sempre verificata), altrimenti non possono essere impiegate. Viceversa,
una valvola di sicurezza, acquistata prima del 29 maggio 2002, non puo' essere impiegata
in questo impianto in quanto sicuramente non si e' in grado di verificare la conformita' di tale accessorio di sicurezza ai requisiti della PED.
Bibliografia
- Decreto Legislativo N 93 del 25/02/00
- Linee Guida emesse dal WPG della Comunita'
- "La Direttiva PED e le sue implicazioni sugli impianti Frigoriferi" di D.
Cacace e A. De Lucia Industria & Formazione N 5/2002