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CENTRO STUDI GALILEO

 

LA DIRETTIVA PED E LE SUE IMPLICAZIONI SUGLI IMPIANTI FRIGORIFERI

L’impatto della Direttiva 97/23/CE (PED) sull’universo degli apparecchi e degli impianti a pressione, ivi compresi gli Impianti Frigoriferi e' notevole. L’obbligatorieta' della sua applicazione dal 30 maggio 2002 fa si' che le Aziende interessate devono adeguarsi, se non lo hanno gia' fatto, per evitare di essere poste fuori mercato dalla concorrenza con prodotti marcati CE. In quest’articolo, gli ingegneri Domenico CACACE Direttore del Dipartimento e Alfonso DE LUCIA Referente per la Direttiva 97/23/ CE (PED) del Dipartimento ISPESL di Milano, affrontano anche se in linea generale l’importante influenza dell’applicazione delle nuove disposizioni sugli Impianti Frigoriferi.

La Direttiva P.E.D. e le sue implicazioni sugli Impianti Frigoriferi

Dal 30 maggio 2002 l’applicazione della Direttiva europea 97/23/CE, comunemente conosciuta con l’acronimo PED (Pressure Equipment Directive), e' diventata obbligatoria su tutto il territorio dell’Unione europea .Questo vuol dire che le Attrezzature a pressione e gli Insiemi, per poter essere immessi sul mercato europeo e posti in esercizio, devono soddisfare i contenuti della Direttiva e quindi devono essere muniti della marcatura CE e della Dichiarazione di Conformita'.

Questa Direttiva, diventata quindi unico riferimento normativo obbligatorio per tutta l’Unione Europea, modifica in modo sostanziale la normativa fino adesso in vigore negli Stati membri dell’Unione stessa.

La PED si applica alle attrezzature a pressione e agli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile superiore a 0,5 bar, e riguarda la loro progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformita'.

Per Attrezzatura a pressione si intendono i recipienti per gas, per vapore e per liquidi, generatori di vapore o acqua surriscaldata, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione.

Per Insiemi si intendono varie attrezzature a pressione montate da un Fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale.

Per quanto sopra detto e' evidente che anche gli Impianti Frigoriferi sono interessati, sia a livello di componentistica che d’impiantistica, dall’applicazione di tale Direttiva.

In generale, sono soggetti alle disposizioni della Direttiva oltre ai classici recipienti a pressione (condensatori, evaporatori, separatori di olio, ricevitori di liquido, ecc.) anche la maggior parte dei componenti ed accessori (indicatori di passaggio, filtri, separatori di liquido, valvole di ritegno, tubazioni e raccordi, rubinetti a sfera, a globo, valvole di sicurezza, tappi fusibili, pressostati, termostati, regolatori di livello, dispositivi di misura e controllo, ecc.) ed in certi casi anche i compressori.

Avere tutti i componenti dell’impianto marcati CE non e' sufficiente. E’ necessario che tutto l’impianto (Insieme) sia marcato CE e quindi l’intero impianto deve soddisfare i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) previsti dall’Allegato I della Direttiva.

Con le norme esistenti prima dell’entrata in vigore della PED, per il costruttore dell’impianto era sufficiente consegnare al proprio cliente i libretti matricolari ISPESL dei recipienti collaudati ed i certificati di costruzione e di taratura delle valvole di sicurezza installate nonche' il relativo dimensionamento. Oggi chi costruisce e commercializza un impianto, destinato a funzionare in quanto tale, e' denominato Fabbricante dell’Insieme e deve soddisfare gli obblighi imposti dalla PED: in particolare, oltre a progettare e costruire l’impianto, il Fabbricante deve anche incaricare un Organismo Notificato (ad esempio l’ISPESL), mediante la presentazione del relativo Fascicolo Tecnico per poter consentire la valutazione di conformita' dell’Insieme costruito, marcarlo CE ed emettere la dichiarazione di conformit. Vediamo brevemente come certificare un’attrezzatura a pressione o un Insieme.

Le attrezzature a pressione sono classificate per categorie di rischio crescente(dalla I alla IV) in base all’Allegato II della Direttiva.

Tale classificazione dipende dal:

- Tipo di attrezzatura;

- Gruppo di appartenenza del fluido: gruppo 1 che comprende i fluidi pericolosi(refrigeranti appartenenti ai gruppi L2 ed L3 elencati nell’Appendice E della norma EN378 – 1 con l’esclusione di R30, R123 e R141b); gruppo 2 che comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel gruppo 1(refrigeranti appartenenti al gruppo L1 elencati nell’Appendice E anzidetto includendo R30, R123 e R141b).I refrigeranti normalmente utilizzati: R12, R502, R22, R134a, R507, R404A, R407C, R410A appartengono al Gruppo 2.

- Stato fisico del fluido (liquido surriscaldato e non, gassoso o vapore)

- Volume del recipiente (o DN per le tubazioni) e dalla pressione massima ammissibile. E’ evidente che, all’aumentare dell’energia immagazzinata funzione del prodotto tra la pressione ed il volume, aumenta il grado di pericolosita' e quindi la categoria.

Le procedure di valutazione di conformita' dette anche " moduli " previsti dalla Direttiva e nei quali si esplica l’attivita' certificativa dell’Organismo Notificato, possono essere scelti dal fabbricante(ad eccezione del modulo A, che permette al Fabbricante di operare da solo) e sono riconducibili a due tipi fondamentali:

1. Moduli che prevedono interventi di vario tipo unicamente sul prodotto(moduli A1, B, B1, C1, F e G)

2. Moduli che presuppongono invece interventi sul sistema di qualita' del Fabbricante (moduli, D, D1, E, E1 , H, H1).

Per ogni categoria il Fabbricante potra' scegliere piu' percorsi per la certificazione del proprio prodotto, cosi' come previsto al punto 1 dell’Allegato II alla Direttiva.

E’ importante far notare che la categoria di rischio da considerare per l’Insieme e' quella piu' severa tra le categorie di rischio delle apparecchiature a pressione ed accessori che ne fanno parte, ad eccezione degli accessori di sicurezza.

L’Organismo Notificato esamina la progettazione e la costruzione dell’Apparecchiatura a pressione o dell’Insieme, tramite la documentazione tecnica fornita dal Fabbricante per consentire di verificare la relativa conformita' alla Direttiva.

Pertanto il fascicolo tecnico deve contenere, in linea generale, la seguente documentazione:

- Una descrizione generale dell’apparecchiatura o dell’Impianto, che consenta la comprensione del suo funzionamento.

- Un’analisi dei rischi, che evidenzi quelli connessi all’attrezzatura durante il corso della sua vita prevista ed una descrizione delle misure preventive contro di essi.

- Disegni di assieme e di dettaglio, nonche' schemi di componenti

- I calcoli di progetto, i risultati delle prove eseguite.

- I materiali utilizzati per ciascuna posizione, con norme di riferimento, tipo di certificazione richiesta, procedura di rintracciabilita'.

- Una lista delle norme armonizzate applicate, o norme alternative.

- Procedure di fabbricazione .

- Specifiche di saldature e relative qualifiche.

- Certificati di qualifica dei saldatori

- Qualifiche del personale addetto ai controlli non distruttivi

- Certificati dei controlli non distruttivi eseguiti nel corso della costruzione

- Rapporto delle verifiche finali

- Istruzioni d’uso e manutenzione

- Dichiarazione di conformita' che si concretizza quindi con l’apposizione del marchio CE sull’apparecchiatura.

Quindi un qualsiasi impianto fornito da un Fabbricante, che puo' essere anche una Societa' di Ingegneria, ad un Committente che poi lo esercir, deve riportare la marcatura CE prevista dalla Direttiva.

Se invece l’insieme viene assemblato dall’utilizzatore, sotto la propria responsabilita', l’Insieme non e' soggetto alla Direttiva e quindi non e' sottoposto alla procedura globale di conformita' e non deve portare la marcatura CE. In questo caso per evitare confusione l’insieme e' definito " installazione".

Se invece l'utilizzatore effettua il montaggio di componenti di un'attrezzatura, ad esempio il fascio  tubiero ed il mantello di un condensatore, in questo caso ha realizzato un’attrezzatura a pressione e quindi deve sottoporre il condensatore alle verifiche di conformita' alla direttiva e quindi marcare CE il condensatore.

Se il Fabbricante immette sul mercato un insieme che non venga posto in esercizio in quanto tale ma come parte di un insieme piu' grande, oppure come parte di un insieme assemblato dall’utilizzatore sotto la propria responsabilita', la valutazione di conformita' secondo la PED non si applica a questo insieme che non riportera' neanche la marcatura CE.

Per tutti gli insiemi non marcati CE si applicano le norme nazionali del paese di installazione.

Nel nostro Paese queste norme sono in fase di modifica. Il Decreto Legislativo N93 del 25/2/00 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/4/00 di recepimento della Direttiva 97/23/CE prevede all’Articolo 19 l’emissione successiva di uno o piu' decreti per quanto riguarda le Disposizioni per la messa in servizio e l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi siano essi marcati oppure no CE .Queste nuove disposizioni oltre al controllo della messa in servizio e la riqualificazione periodica riguarderanno anche la manutenzione, la riparazione e la modifica delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

L’ISPESL, attraverso il Dipartimento di Omologazione e Certificazione e' stato, con Decreto del Ministero delle Attivita' Produttive del 6 marzo 2002 riconosciuto quale Organismo Notificato ed autorizzato:

- ad emettere la certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per tutte le attrezzature di qualsiasi categoria;

- a rilasciare l’approvazione europea dei materiali;

- ad effettuare l’approvazione di qualifica dei procedimenti di saldature e dei saldatori

In continuita' con il primo riconoscimento avvenuto con Decreto del Ministero dell'Industria del commercio  e dell’Artigianato del 23 settembre 1999, cioe' ancor prima del Decreto Legislativo di recepimento, l’ISPESL e' stato individuato come Organismo Notificato soprattutto per la:

- competenza storica in materia di Apparecchiature a Pressione;

- capacita' di copertura del territorio nazionale con i 36 Dipartimenti Periferici e con un’adeguata presenza di tecnici preparati a svolgere tale attivita';

- presenza nelle opportune sedi europee di propri tecnici per la preparazione delle Norme Armonizzate.

Come prima attivita', dopo la promulgazione del decreto di recepimento della PED, l’ISPESL si e' trovato impegnato nel trasferire quanto riportato nell’Allegato III della Direttiva, in merito alle possibili procedure di collaudo, in esplicite Linee Guida messe a disposizione di tutti gli interessati, sotto forma di circolari tecniche, attraverso il sito dell’Istituto ( www.ispesl.it).

Negli ultimi tempi, l’ISPESL e' stato anche impegnato nel prestare la propria esperienza, conoscenza e collaborazione con il Ministero delle Attivita' produttive per addivenire alla promulgazione, probabilmente in tempi brevissimi, dei Decreti Ministeriali, di cui all’Articolo 19 del decreto di recepimento, riguardanti l’esercizio delle Apparecchiature a Pressione e degli Insiemi.

Dott. Ing. Domenico Cacace Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Alfonso De Lucia Referente del Dipartimento per la Direttiva PED
I.S.P.E.S.L. – Organismo Notificato N 0100 - Dipartimento di Milano
Telefono: 02.2360351 - Fax : 02.70636032 - E-mail : ispeslmidelucia@libero.it

04 Giugno 2002