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La Direttiva PED ed il Ciclo del Freddo*
Donato PriscoConsulenza legale Avv. Vincenzo Ravone
Il momento attuale e' caratterizzato da gran dinamismo per quanto concerne gli aspetti tecnici e legislativi, legati direttamente o indirettamente allapplicazione della direttiva "PED"
.Al riguardo, il mondo degli impiantisti e frigoristi che operano nel settore del ciclo del freddo in Italia sta animatamente discutendo sulla interpretazione ed applicazione della Direttiva 97/23/CE conosciuta come PED, recepita nel nostro ordinamento con D. lgs 25 febbraio 2000, n 93.
In particolare, ci si chiede che cosa sia oggetto di certificazione ai sensi dellart. 15 della Direttiva, considerato che sia lomessa certificazione, sia lapposizione abusiva del marchio CE PED sono reati sanzionati dallart. 18 della medesima direttiva.
Prima ancora di entrare nel merito del campo di applicazione della Direttiva, tuttavia, e' bene inserire la disciplina comunitaria nel quadro dellordinamento giuridico nazionale.
Facciamo lipotesi di un incidente connesso ad un difetto di funzionamento e/o costruzione di un impianto frigorifero che si verifichi nel territorio nazionale, arrecando danni a persone e cose.
Il Giudice Italiano che debba valutare le eventuali responsabilita' civili e penali connesse allincidente avra', come norme principali di riferimento, gli artt. 2043 e 2051 Cod. civ. (per quanto attiene alle responsabilita' civili) e le norme penali relative alla fattispecie concreta (dalle lesioni personali sino allomicidio colposo, a seconda della gravita' dei danni arrecati dallincidente alle persone). Nella pratica giudiziaria sviluppatasi negli ultimi trentanni, lincidente da malfunzionamento di impianto o da difetto di costruzione ha sempre visto lautorita' inquirente appuntare la propria attenzione su una rosa di soggetti: di norma, le indagini risalgono dallutilizzatore finale dellimpianto, allinstallatore, fino al costruttore.
Sul punto, si rammentano i seguenti principi generali: "Nel caso in cui al processo produttivo di un bene partecipino, in fasi diverse, una pluralita' di soggetti, l'acquirente del pezzo difettoso, che proceda all'assemblaggio del medesimo, non va esente da responsabilita' per i danni derivati dall'uso del prodotto finale per il solo fatto che il difetto e' imputabile ad altri (ossia al produttore del pezzo), avendo egli il dovere di sottoporre il prodotto a diligente controllo" (Cassazione civile, sez. II, 9 giugno 1986, n. 3816).
Tutto ci per dire, in buona sostanza, che il danneggiato o vittima dellincidente chieder al Giudice la condanna in solido di tutti quei soggetti che, a vario titolo, avranno partecipato alla progettazione, alla costruzione, allassemblaggio, allinstallazione ed alla messa in esercizio dellimpianto. Se riuscir a provare il concorso di colpa di questi soggetti nella causazione dellincidente, otterra' la loro condanna in solido al risarcimento del danno.
In questo quadro si inserisce la Direttiva Comunitaria in commento, la cui ratio e' , in buona sostanza, quella di garantire che la progettazione, la fabbricazione rispettano i Requisiti Essenziali di Sicurezza di tutte le componenti che concorrono a creare limpianto di refrigerazione.
Gli adempimenti che la Direttiva Impone, pertanto, non debbono essere vissuti dagli operatori del settore come unappesantimento burocratico: la certificazione "step by step" del processo produttivo dellimpianto potrebbe tornare loro utile ai fini della individuazione delle singole responsabilita' di chi ha partecipato al processo.
Lo spirito della Direttiva, ribadiamolo, e' quello di far si' che ciascun fabbricante garantisca la qualita' dei materiali e delle lavorazioni da lui personalmente impiegati ed eseguiti.
Come evidenziato dalla giurisprudenza sopra riportata, per, anche lassemblaggio di componenti autonomamente certificate e' un processo che (comportando lavorazioni ed impiego di materiali, quali possono essere anche i componenti gia' certificati) richiede a sua volta una certificazione. Non puo' essere altro il senso dell art. 1, comma 1 del Decreto di recepimento della direttiva che cita: "
Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformita' delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar".
Secondo la lett. f ) del 2 comma dellart. 1 del D. Lgs, per "insiemi" deve intendersi: "varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale".
Orbene, la questione e' se per "insieme che costituisca un tutto integrato e funzionale" debba intendersi solo limpianto finito (funzionante) o anche qualunque assemblaggio di componenti che sia suscettibile (funzionale) di inserimento in un impianto piu' complesso.
Premesso che il Giudice Italiano, con ogni probabilita', considerera' responsabile di un eventuale sinistro chiunque abbia partecipato allassemblaggio di anche solo alcuni componenti dellimpianto, se non prova di avere rispettato le norme tecniche del settore (ed in particolare quelle dettate dalla Direttiva PED a proposito dei "requisiti essenziali di sicurezza"), affrontiamo da un punto di vista tecnico la questione di che cosa sia un "insieme funzionale" e che cosa sia un "impianto funzionante".
Si fomenta che lunita' motocondensante o una centrale frigorifera non sarebbe "insieme funzionale" da sottoporre ad autonoma certificazione PED, quando essa sia destinata ad essere inserita in un impianto funzionante. Ciò perche' sarebbe sufficiente la certificazione finale redatta dallinstallatore frigorista.
La conseguenza pratica di questa interpretazione e' che linstallatore finale si troverebbe a certificare una operazione di assemblaggio parziale che e' stata compiuta da altri, e di cui non conosce per esperienza diretta praticamente nulla: progettazione, dimensionamento della tubazione alla sollecitazione meccanica e alla pressione del gas, processi di fabbricazione, eccetera.
Non e' certo questo ciò che la Direttiva vuole: infatti, per la lettera s) del 2 comma dellart. 1 del D. LGS 93/00, fabbricante "il soggetto che assume la responsabilita' della progettazione e della costruzione di una attrezzatura a pressione o di un insieme immessi sul mercato a suo nome" e oggetto di immissione sul mercato puo' ben essere anche un insieme, e non necessariamente un impianto. Del resto, e' esperienza comune che le unita' motocondensanti o le centrali frigorifere vengono immesse sul mercato europeo autonomamente per essere assemblate negli impianti frigoriferi della distribuzione grande e piccola.
Se un impianto frigorifero dovesse arrecare danni a terzi per un difetto di fabbricazione della unita' motocondensante o centrale frigorifera, molto probabilmente lipotetico Giudice di cui sopra non avrebbe molte esitazioni a condannare il costruttore dellunita', oltre che linstallatore dellimpianto. Entrambi andranno esenti da responsabilita' solo se proveranno di avere certificato, ciascuno per le lavorazioni di competenza il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza dettati dalla PED (RES).
In altre parole: il costruttore dellinsieme, deve marcare CE lunita', rilasciando ununica dichiarazione di conformita' indicando anche:
Solo con queste informazioni, infatti, il frigorista installatore potra' a sua volta dimensionare e procedere alla valutazione di conformita' globale.
Ripetiamolo: anche lassemblaggio di componenti certificati e' una lavorazione che a sua volta richiede certificazione. Chi fabbrica i classici recipienti a pressione che ricade nella PED, (compressori, evaporatori,separatori di olio, condensatori, ricevitore di liquido ecc), destinato ad un impianto frigorifero e lo immette sul mercato perche' esso venga utilizzato in n. impianti frigoriferi fa unoperazione di "immissione sul mercato" e per tanto e' soggetta alla direttiva PED; il costruttore che compra il componente certificato per assemblarlo con altre attrezzature e/o accessori (compressori, antivibranti, condensatori, ricevitore di liquido indicatori di passaggio, filtri, separatori di liquido, valvole di ritegno, valvole solenoide,valvole di sicurezza tubazioni ecc.) per fabbricare delle unita' motocondensanti o centrali frigorifere allo scopo di venderla n. volte agli installatori fa anchegli una operazione di "immissione sul mercato"; in fine il frigorista che compra lunita' frigorifera per inserirlo a sua volta con altre attrezzature e accessori ad esempio: (tubazioni raccordi, rubinetti a sfera, a globo, valvole termostatiche, evaporatori ecc.), per realizzare un impianto frigorifero nel negozio dellortolano come nella grande industria fa unaltra operazione di "immissione sul mercato".
Quindi, prima di ciascuna di queste operazioni chi intende commercializzare il componente, in particolare l'unita' o l'impianto per essere posto in esercizio cosi' come li ha assemblati, ai sensi della Direttiva 97/23CE "PED" li deve sottoporre ad una procedura di valutazione di conformita' rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES), apporre la marcatura CE e redigere una dichiarazione di conformita'.
Le procedure globali di valutazione di conformita' per apporre la marcatura CE sono determinate in base alla categoria di rischio in cui e' classificato lattrezzatura.
Gli impianti sono classificati per categoria di rischio crescente (dalla
I alla IV) in base allAllegato II della Direttiva. Tale classificazione dipende dalla piu' severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte, ad eccezione degli accessori di sicurezza. La categoria di rischio di una attrezzatura dipende dal: tipo di attrezzatura, dal tipo di fluido contenuto, dal suo stato fisico, dal volume dellattrezzatura (DN per le tubazioni) e dalla pressione massima ammissibile PS. E evidente che allaumentare dellenergia immagazzinata funzione del prodotto tra la pressione ed il volume (DN per le tubazioni), aumenta il grado di pericolosita' e quindi la categoria.Per la categoria
I il fabbricante dichiara la rispondenza ai (RES) con unautocertificazione, mentre per le attrezzature a pressione che ricadono nelle categorie II III e IV e' previsto il coinvolgimento dellorganismo notificato dal Ministero.La violazione di tali obblighi, oltre a generare le responsabilita' civili e penali di cui si e' detto in caso di incidente, e' punita ai sensi dellart. 18 del D. Lgs. 00/93, con sanzioni che vanno dalla sanzione amministrativa (pecuniaria) sino ai tre anni di arresto.
Forse e' il caso di non confidare sulla scarsezza dei controlli per non adeguarsi alla Direttiva: la diffusa illegalita' che attualmente si riscontra nel settore non verra' considerata valida attenuante nè dallistituendo organo di vigilanza nè dal Giudice.